A seguito della domanda respinta nel 2024, La Federazione svizzera delle levatrici (FSL), insieme a prio.swiss e alla Comunità d’interesse delle Case Nascita della Svizzera (IGGH-CH®), ha presentato una nuova domanda di approvazione e spera che questa nuova proposta soddisfi i requisiti dell’UFSP.
Il Consiglio federale si pronuncerà presumibilmente nel corso del 2026 in merito alla convenzione sulla nuova convenzione sulla struttura tariffale per singola prestazione concernente le prestazioni ambulatoriali delle levatrici ai sensi dell’art. 43 cpv. 5 LAMal, con entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2027. La nuova struttura tariffaria sostituirà la versione precedente. La domanda è stata depositata il 26 maggio 2026 alla Cancelleria federale per l’approvazione; la risposta definitiva è ancora in sospeso.
Novità: collaborazione tra le associazioni
In applicazione delle disposizioni di legge entrate in vigore il 1° gennaio 2026 (art. 59c cpv. 2a OAMal), prio.swiss ha ridefinito, insieme alla FSL, la composizione della delegazione negoziale. La legge prevede che al tavolo delle trattative siano presenti le principali organizzazioni rappresentative. Limitando la delegazione a prio.swiss e alla FSL, si tiene conto in modo coerente di questo requisito. I partner sono convinti che grazie a questo nuovo equilibrio sarà possibile utilizzare le risorse in modo più efficiente e condurre i negoziati in modo più mirato. D’ora in poi, gli interessi di IGGH-CH® saranno integrati strutturalmente nel processo tramite la FSL.
1. Struttura chiara in base alle fasi dell’assistenza
La nuova struttura tariffaria rimane suddivisa nei capitoli già noti di gravidanza, parto, puerperio e allattamento, ma distingue in modo più preciso le prestazioni esistenti e le integra con nuove voci. Le prestazioni finora raggruppate, in particolare quelle relative alla preparazione al parto, alla consulenza e all’assistenza per parto ambulatoriale sono ora suddivise in voci tariffarie distinte. Le voci tariffarie «Assistenza parto ambulatoriale o aborto spontaneo in presenza della levatrice» e «Assistenza prima di un parto programmato in ospedale o in casa di maternità in presenza della levatrice» costituiscono ora due voci tariffarie distinte che non possono essere cumulate.
2. Nuove posizioni tariffali per la consulenza a distanza (in video)
Al fine di rispecchiare la prassi effettiva e rispettare i requisiti del concetto di monitoraggio ai sensi dell’art. 47c LAMal, le prestazioni di consulenza a distanza tramite video sono ora regolamentate dal punto di vista tariffario. Nello specifico si tratta di: A22 (gravidanza), A31 (gravidanza a rischio senza patologia manifesta), C11 (puerperio) e C66 (consulenza per l’allattamento). Queste voci prevedono una riduzione normativa dei punti tariffari, poiché non è possibile far valere gli stessi costi infrastrutturali. Allo stesso tempo, le limitazioni esistenti (ad es. numero massimo di consultazioni per gravidanza o allattamento) rimangono invariate e i criteri EAE (efficacia, appropriatezza ed economicità) devono essere rispettati.
3. Dichiarazione «con/senza prescrizione medica»
Per alcune prestazioni relative al puerperio e all’allattamento, in futuro si distinguerà se queste vengono effettuate su prescrizione medica o meno (C12/C22/C62). Tale differenziazione è importante ai fini del monitoraggio nazionale dei costi previsto dalla legge e facilita l’interpretazione dell’andamento dei costi. Per quanto riguarda il contenuto delle prestazioni, per le levatrici non cambia nulla; ciò che conta è scegliere la voce tariffaria corretta e allegare la prescrizione medica.
4. Adeguamento delle tariffe forfettarie per il materiale di consumo
Le tariffe forfettarie per il materiale di consumo sono state riviste dal punto di vista metodologico in via transitoria. La base di riferimento è costituita dagli attuali massimali di rimborso EMAp; i prodotti EMAp della categoria A e i medicamenti sono stati rimossi dagli elenchi dei materiali di consumo. Inoltre, il lavaggio della biancheria da parto risulta ora come voce separata B32. Nel complesso ciò si traduce in una significativa riduzione delle tariffe forfettarie in tutte le fasi dell’assistenza: durante la gravidanza la tariffa scende da 15.75 a 14.55 CHF (−7.62%), nei parti ambulatoriali portati a termine da 510.20 a 330.75 CHF (−35.16%) e nei parti ambulatoriali non portati a termine da 315.70 a 160.00 CHF (−49.34%). Nel puerperio e nella consulenza per l’allattamento, le tariffe forfettarie si riducono, a seconda del periodo, del 14–19%.
Parallelamente, la FSL e prio.swiss stanno pianificando una raccolta sistematica di dati su tipologia, frequenza e quantità di materiale di consumo utilizzato, al fine di rinegoziare le tariffe forfettarie in una fase successiva, sulla base dei dati raccolti. (Si prega di consultare le informazioni preliminari qui e di prestare attenzione anche alle comunicazioni per e-mail nelle prossime settimane e nei prossimi mesi!).
4a. Medicamenti
I medicamenti che figurano nell’elenco delle specialità in vigore a livello nazionale possono continuare ad essere fatturati all’assicurazione di base tramite tale elenco. I medicamenti che figurano negli elenchi cantonali dei medicamenti destinati all’uso (e non alla distribuzione) ma NON presenti nell’elenco delle specialità devono purtroppo essere fatturati ai genitori. Questo problema non è nuovo, ma torna a essere attuale, dato che nessun medicamento può più essere incluso nei forfait per i materiali di consumo. Le soluzioni per infusione possono essere fatturate separatamente.
5. Indennità di trasferta: solo per i chilometri effettivamente percorsi
Attualmente è consentito fatturare secondo il «principio a raggiera» (tratto studio/domicilio della levatrice -paziente e ritorno per ogni prestazione). In futuro ciò non sarà più ammesso, poiché questo sistema consente di fatturare più chilometri di quelli “effettivamente” percorsi.
L’importo dell’indennità di trasferta rimane invariato a 2.00 CHF al chilometro, ma la sua applicazione viene precisata: in futuro potranno essere fatturate solo le distanze effettivamente percorse sul tratto più diretto tra la paziente e lo studio o il domicilio della levatrice, oppure tra due pazienti. Questa è la risposta dei partner tariffali all’aumento constatato dei costi di trasferta e alle osservazioni dell’UFSP.
L’indennità di trasferta continuerà a essere fatturata in aggiunta alle prestazioni corrispondenti nei capitoli gravidanza, parto, puerperio, visita di controllo post parto e allattamento.
6. Case nascita: integrazione forfait infrastruttura
Il forfait infrastruttura per le case maternità e nascita non incluse nell’elenco degli ospedali, finora disciplinate dai contratti tariffari cantonali, viene ora integrato nella convenzione sulla struttura tariffale. Per le case maternità e nascita presenti nell’elenco degli ospedali e quelle non presenti nell’elenco si applicano posizioni distinte (B50/B55); l’importo forfettario di 700 CHF per ogni parto ambulatoriale, portato a termine o meno, rimane per il momento invariato ed è stato ritenuto proporzionato dal Tribunale federale. Prio.swiss intende raccogliere nuovamente i dati utilizzati per il calcolo di questa tariffa forfettaria e fare una nuova valutazione.
7. Monitoraggio e prospettive
Il nuovo concetto di monitoraggio ai sensi dell’art. 47c LAMal utilizza come parametro principale la prestazione assicurativa lorda per parto, con un tetto massimo di crescita annuale fissato al 3%. Le posizioni tariffarie sono state adeguate e integrate di conseguenza.
Parallelamente, la FSL e prio.swiss stanno pianificando un’indagine nazionale completa su costi e prestazioni. L’obiettivo è disporre, a partire dal 2028, di una solida base di dati che consenta di rinegoziare una revisione totale della convenzione sulla struttura tariffale per le prestazioni ambulatoriali delle levatrici.

