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Aggiornamento: attuazione dell’articolo 29 LAMal – prestazioni delle levatrici a livello di ordinanza 

Aggiornamento: attuazione dell’articolo 29 LAMal – prestazioni delle levatrici a livello di ordinanza 

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Come già menzionato nelle news di settembre, il gruppo di lavoro doveva presentare entro il 31 ottobre 2025 le domande dettagliate in merito a medicamenti, categorie di prodotti EMAp, analisi e consulenza per l’allattamento. Il fulcro della questione è la prescrizione per tali prodotti e medicamenti fatta dalle levatrici anziché dal medico. I farmaci devono continuare a figurare nell’elenco cantonale dei medicamenti per poter essere utilizzati nel rispettivo cantone. Le categorie presentate saranno pubblicate per la prima volta come allegato all’OPre in un’ordinanza a livello federale e potranno servire ai Cantoni come raccomandazione per confrontare e allineare i loro elenchi cantonali. Inoltre, la Federazione, insieme alle associazioni di ginecologia e pediatria, rilascerà una raccomandazione relativa a ciascun campo di applicazione (gravidanza/parto/puerperio e madre o bambino) e al dosaggio. Le domande in merito alle categorie dei medicamenti continueranno a essere presentate, poiché la scadenza fissata era troppo ravvicinata. L’entrata in vigore dell’articolo OPre subirà quindi un ritardo. 

Categorie di medicamenti:  

Nel settore EMAp vengono prese in considerazione tutte le categorie di prodotti menzionate nelle convenzioni cantonali sul VPT, mentre per le categorie “prodotti compressivi” e “materiale di medicazione” si è rinunciato a diverse sottocategorie, poiché per vari motivi queste non rientrano nel contesto della gravidanza e dell’allattamento o non dovrebbero essere prescritte senza diagnosi medica. Si tratta ad esempio di calze compressive di classe III e IV, materiale per fasciature per braccia e gambe, ecc. 

Categorie EMAp: 

  • Calze a compressione 
  • Bendaggi per il tronco 
  • Tiralatte 
  • Materiale per medicazione 

Per quanto riguarda le analisi, nelle news di marzo 2024 la Federazione ha fornito informazioni sulle analisi per madre e bambino approvate e respinte dall’UFSP. Delle analisi respinte a causa della mancanza di una base giuridica, sono state ripresentate anzitutto le due più urgenti: la bilirubina diretta e totale per il neonato e la genotipizzazione fetale nel sangue materno. 

Analisi: 

  • Bilirubina 
  • Genotipizzazione molecolare fetale RHD-AG 

Cosa significa “presentare una domanda”? Ogni domanda comprende circa 50-100 pagine, senza considerare riferimenti scientifici e allegati. È necessario, ad esempio, spiegare la situazione medica di partenza, cosa prevedono le (nuove) prestazioni (oppure analisi, medicamenti), le indicazioni, le controindicazioni, la prevalenza, l’incidenza, i risultati attesi dall’applicazione di tali prestazioni, come viene verificata l’efficacia, il percorso terapeutico, i costi per percorso terapeutico e l’impatto complessivo sul bilancio dell’AOMS in Svizzera, sia nell’immediato sia dopo 1-2 anni dall’introduzione. Inoltre, in collaborazione con le scuole universitarie professionali, abbiamo dovuto esaminare i programmi di studio per dimostrare che le levatrici hanno familiarità con la prestazione/il medicamento/le analisi/il prodotto EMAp, ovvero che ne hanno studiato il quadro clinico. Anche le associazioni di ginecologia e pediatria sono invitate a prendere posizione sulle richieste attraverso le domande guida. 

Nel corso del 2026 il gruppo di lavoro fornirà aggiornamenti regolari su questo importante progetto. 

Consulenza per l’allattamento ai sensi dell’articolo 15 OPre 
La domanda contiene la seguente proposta di modifica del testo di legge, corredata da motivazioni dettagliate e da calcoli relativi all’impatto sui costi (le prescrizioni mediche riferite alle consulenze per l’allattamento devono essere accompagnate da indicazioni e limitazioni; a tal fine abbiamo presentato un documento separato riguardante le possibili indicazioni/prevalenze e l’impatto sui costi). 

Testo OPre articolo 15: 

Art. 15 Consulenza per l’allattamento 
1 La consulenza per l’allattamento (art. 29 cpv. 2 lett. c LAMal182) è assunta dall’assicurazione se dispensata da una levatrice, un’organizzazione delle levatrici o un infermiere con relativa formazione speciale.183 
2 La rimunerazione è limitata a tre sedute. 

Proposta del nuovo testo di legge:  
  
Art. 15 Consulenza per l’allattamento e consulenza sulle possibilità di alimentazione del neonato 
1La consulenza per l’allattamento e la consulenza sulle possibilità di alimentazione del neonato (art. 29 cpv. 2 lett. c LAMal) sono a carico dell’assicurazione se fornite da levatrici, organizzazioni di levatrici o personale infermieristico appositamente formato.  
2La copertura è limitata a cinque sedute, che possono essere richieste a partire dal primo giorno di gravidanza e durante il periodo di allattamento dopo il parto.  
3Ulteriori consulenze sono a carico dell’assicurazione se prescritte da un medico secondo un elenco completo di indicazioni e limitazioni.  

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