La Federazione svizzera delle levatrici (FSL) ha chiesto a pharmaSuisse un chiarimento in merito alla fatturazione del tariffario farmaceutico basato sulle prestazioni (rémunération basée sur les prestations, RBP, «forfait farmaceutico») in caso di acquisto di medicamenti da parte delle levatrici. Il tutto parte da diverse segnalazioni dei nostri membri, secondo le quali alcune farmacie esigerebbero la remunerazione RBP quando le levatrici acquistano medicamenti soggetti a prescrizione medica nell’ambito della loro attività professionale e non a titolo privato. Di seguito la FSL riporta la risposta di pharmaSuisse all’attenzione dei propri membri.
Da un punto di vista giuridico, non è corretto fatturare la tariffa RBP in caso di consegna di medicamenti ad altri professionisti della salute autorizzati (ad es. levatrici). Le tariffe RBP si applicano solo nell’ambito di validità stabilito contrattualmente, in particolare in presenza di una prescrizione medica e di una fatturazione a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Quando dispensano medicamenti ad altri professionisti della salute, le farmacie sono tuttavia libere di fissare un importo diverso, ad es. modificando il prezzo del farmaco o creando una voce di fatturazione separata – questa non dovrebbe però essere indicata come tariffa RBP, per evitare qualsiasi confusione con la fatturazione AOMS.
La protezione tariffale ai sensi dell’art. 44 LAMal si applica solo nel rapporto tra fornitore di prestazioni e l’assicuratore per le prestazioni fatturate nell’ambito dell’AOMS. Le levatici possono quindi addebitare alle assicurazioni malattia delle loro pazienti e dei loro pazienti solo il prezzo previsto dalla legge o dalle convenzioni tariffarie (ad es. il prezzo dell’elenco delle specialità ES), indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato alla farmacia. Ciò può significare, in alcuni casi, che un medicamento debba essere fatturato in perdita all’assicurazione, se la farmacia richiede un importo maggiore. Non è previsto alcun obbligo legale da parte della farmacia di rimborsare tale differenza.
Allo stesso tempo, va ricordato che, in base all’Ordinanza sui medicamenti per uso umano (OM) e degli elenchi cantonali dei medicamenti, le levatrici possono già oggi procurarsi e utilizzare determinati medicamenti soggetti a prescrizione medica sotto la propria responsabilità professionale e senza prescrizione medica, purché dispongano di un’autorizzazione all’esercizio della professione. Sono applicabili in particolare l’art. 52 ss. OM e gli elenchi cantonali dei medicamenti autorizzati per le levatrici.
In sintesi:
Per voi levatrici vale quanto segue: le tariffe LOA/RBP non si applicano in linea di principio per l’acquisto di medicamenti nell’ambito della vostra attività professionale; potete addebitare alle assicurazioni malattia solo i prezzi legalmente consentiti. Pertanto, prima dell’acquisto di un farmaco, chiarite con la vostra farmacia di fiducia le modalità di determinazione della remunerazione e dell’eventuale fatturazione di voci supplementari (ad esempio, compenso della farmacia/RBP).
Prospettive a partire dal 2027
A livello di ordinanze federali sono attualmente in corso preparativi affinché, a partire dal 2027, le levatrici non abbiano più bisogno di una prescrizione medica per i medicamenti presenti negli elenchi cantonali. Questo adeguamento rientra nel quadro del rafforzamento della base legale LAMal per l’attività delle levatrici e mira a consolidare ulteriormente la responsabilità professionale delle levatrici nell’uso di determinati medicamenti. La FSL informerà regolarmente i propri membri sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle concrete implicazioni relative all’acquisto e alla fatturazione dei medicamenti.
- Informazioni sulla tariffa farmaceutica (RBP) di pharmaSuisse (panoramica in tedesco):
https://pharmasuisse.org/de/handlungsfelder/tarife-und-preise/tarifvertrag-loa - Art. 44 LAMal (protezione tariffale):
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_44 - Ordinanza sui medicamenti (OM), in particolare art. 52 ss.:
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/588/it#art_52

